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Sez. 4, Sentenza n. 11328 del 04/12/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151404 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - MUTAMENTO DEL COLLEGIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151404-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - MUTAMENTO DEL COLLEGIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La violazione del principio di immutabilità del giudice, che importa il permanere dell'organo giudicante nella sua identità fisica nell'intero arco del dibattimento fino al momento della deliberazione della sentenza, si traduce nella inosservanza di una delle condizioni di capacità del giudice ed è, conseguentemente, ex art. 185 n. 1 C.P.P., causa di nullità insanabile del dibattimento e della sentenza, che lo ha concluso. (fattispecie in cui la sentenza è stata deliberata da un collegio, composto dal Presidente e da uno dei giudici presente a tutto il precedente dibattimento e da un altro giudice, che aveva partecipato alla prima ed all'ultima delle udienze e non anche ad un'altra udienza intermedia). (V mass n 128955 e massime ivi citate; (V mass n 126787; (V mass n 124877 e massime ivi citate; (V mass n 111664; (V mass n 106385; (V mass n 099476).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 472 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)