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Sez. 1, Sentenza n. 943 del 17/02/1986 (Rv. 444464 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO PER DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO DERIVANTE DAL DIVIETO DI ESTRAZIONE DI SOSTANZE MINERALI A DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DAI SOSTEGNI DELL'ELETTRODOTTO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO ASSOGGETTATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444464-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO PER DIMINUZIONE DI VALORE DEL FONDO DERIVANTE DAL DIVIETO DI ESTRAZIONE DI SOSTANZE MINERALI A DISTANZA INFERIORE A 20 METRI DAI SOSTEGNI DELL'ELETTRODOTTO - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO ASSOGGETTATO - CONDIZIONI.*

Il proprietario del fondo assoggettato a servitù di elettrodotto, cui l'art. 123, del T.U. N. 1775 del 1933 riconosce - oltre all'indennità per la conseguente diminuzione di valore dell'immobile o di una parte di esso, secondo i generali principi in tema di espropriazioni per pubblico interesse - "in ogni caso" anche un indennizzo pari ad un quarto del valore dell'area di rispetto dei tralicci, può richiedere di essere indennizzato di diminuzioni di valore ulteriori derivanti da altri oneri e divieti, come quello estrattivo di sostanze minerali a distanza inferiore a 20 metri dai sostegni dell'elettrodotto, previsto dall'art. 104 del d.P.R. n. 128 del 1959. Ma, in quest'ultimo caso, l'indennizzo non spetta automaticamente e può essere attribuito solo ove sia dimostrata l'attualità - o comunque la probabile verificabilità in futuro (in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili) - degli elementi causativi della ulteriore diminuzione di valore del fondo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., DPR 09/04/1959 num. 128 art. 104, DPR 09/04/1959 num. 128 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)