Sez. 2, Sentenza n. 371 del 05/02/1968 (Rv. 331347 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA.*
Nel giudizio di rivendicazione l'Onere di provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata (risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione)grava esclusivamente sul rivendicante, ancorche il convenuto, invece di limitarsi ad invocare il fatto del suo possesso del bene, in base al principio possideo quia possideo, invochi un proprio diritto sul bene stesso, chiedendo il relativo accertamento. Conseguentemente, il fallimento della prova eventualmente ammessa non esonera l'attore dal proprio Onere probatorio, ne e pregiudizievole alla posizione del convenuto. (V. 2239-67, massima n. 329427 1112-67, massima n. 327517).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)