Sez. 2, Sentenza n. 2169 del 19/06/1969 (Rv. 341478 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO ESCLUSIVO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI PROVA DIRETTA A DIMOSTRARE IL SUO DIRITTO DI PROPRIETA - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE - FALLIMENTO DELLA PROVA - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE A CARICO ESCLUSIVO DELL'ATTORE - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI PROVA DIRETTA A DIMOSTRARE IL SUO DIRITTO DI PROPRIETA - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE - FALLIMENTO DELLA PROVA - IRRILEVANZA.*
Nell'Azione di revindica e all'attore che spetta di provare nel modo piu rigoroso la proprieta del bene rivendicato, mentre nessuna prova il convenuto e tenuto a dare della legittimita del suo possesso. Se poi il convenuto, rinunziando al privilegio che la sua qualita di possessore gli conferisce, pur si adoperasse a dimostrare il suo diritto di proprieta del bene conteso, cio, come non comporterebbe inversione dell'Onere della prova, cosi nemmeno gioverebbe all'assunto del rivendicante neppure nel caso che tale prova in tutto o in parte fallisse. (V. 371-68, massima n. 331347 ed altre ivi citate.)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)