diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9190 del 27/08/1991 (Rv. 473668 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di rigetto dell'INAIL nei confronti dell'autore del fatto causativo dell'infortunio - Prescrizione triennale - Decorrenza - Sentenza di rigetto del ricorso per Cassazione avverso sentenza d'appello dichiarativa della prescrizione del reato - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473668-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore

Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti dell'autore del fatto causativo dell'infortunio sul lavoro si prescrive in tre anni decorrenti dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza conclusiva del giudizio penale promosso relativamente a questo fatto. Pertanto, qualora nel relativo giudizio sia stata dichiarata, con sentenza di appello, la prescrizione del reato e tale pronuncia sia stata confermata in sede di legittimità, il dies a quo della suddetta prescrizione coincide col giorno della sentenza di cassazione, che con il rigetto del ricorso determina l'irrevocabilità della decisione d'appello, e non già con quello dello spirare del termine della prescrizione penale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)