diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 32280 del 13/12/2024 (Rv. 673435-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | InaiLAzione di regresso - Decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Provvedimento conclusivo del procedimento penale - Reati ex artt. 589 e 590 c.p. - Necessità - Reati contravvenzionali collegati alla violazione di discipline antinfortunistiche - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673435-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail decorre dal provvedimento conclusivo del procedimento penale ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 se questo ha ad oggetto i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., restando invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l'esito del procedimento instaurato per soli reati contravvenzionali collegati alla violazione di norme antinfortunistiche.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)