Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 09/06/2000 (Rv. 537440 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME | Rigetto - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME
Il provvedimento di prima delibazione della proposta di concordato (di competenza del giudice delegato, secondo la previsione procedimentale dell'art. 124 L.Fall.) manca dei requisiti della definitività (non essendo preclusa la riproposizione dell'istanza in termini di maggior conformità al modello legale, nonché di maggior utilità e convenienza per i creditori) e della decisorietà (non intervenendo su diritti soggettivi del debitore fallito, né arrecando allo stesso pregiudizi irreversibili), e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (ricorso che, ove proposto, va dichiarato inammissibile).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 125, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)