Sez. 1, Sentenza n. 658 del 13/02/1978 (Rv. 389995 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DEDUZIONI ED OSSERVAZIONI DEL FALLITO - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGETTO - DIRITTO DEL FALLITO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONI GIA SOLLEVATE IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANCORA PENDENTI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DEDUZIONI ED OSSERVAZIONI DEL FALLITO - AMMISSIBILITA - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGETTO - DIRITTO DEL FALLITO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONI GIA SOLLEVATE IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANCORA PENDENTI - IRRILEVANZA.*
Il riparto delle attivita fallimentari, dopo l'esecutivita dello stato passivo, costituisce operazione conseguenziale e dovuta, la quale puo essere dilazionata solo per ragioni rimesse al discrezionale ed insindacabile apprezzamento del giudice delegato e del tribunale fallimentare. Pertanto, pur dovendosi riconoscere al fallito la facolta di presentare deduzioni ed osservazioni riguardo al progetto di riparto, va escluso che il fallito medesimo abbia il diritto di opporsi a che quel progetto diventi esecutivo ed abbia attuazione, introducendo contestazioni sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, ancorche si tratti di contestazioni gia sollevate in giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, tuttora pendente.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)