Sez. 1, Sentenza n. 7744 del 23/04/2004 (Rv. 572270 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Provvedimento di diniego di sospensione del riparto - Reclamo - Rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Il provvedimento con cui il tribunale fallimentare, a seguito del reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto l'istanza del fallito di sospensione del riparto delle attività liquide, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non riguardante il contenuto del piano di riparto, bensì la sua concreta attuazione, la quale costituisce operazione consequenziale e dovuta ma suscettibile - in base all'art. 110, primo comma, legge fall. - di essere dilazionata per ragioni discrezionali, connesse alle esigenze del processo: un provvedimento, quindi, di carattere ordinatorio circa i tempi, le cadenze e i modi del riparto, rimesso all'apprezzamento del giudice, nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di direzione della procedura fallimentare, e inidoneo, come tale, a produrre effetti di giudicato sostanziale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)