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Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 14/12/1973 (Rv. 367374 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - RINUNZIA ALLA DOMANDA DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE NEL CONTRORICORSO - VALORE - IRRILEVANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - ESAME DELLA LEGITTIMITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OBBLIGO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367374-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - RINUNZIA ALLA DOMANDA DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE NEL CONTRORICORSO - VALORE - IRRILEVANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - ESAME DELLA LEGITTIMITA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OBBLIGO - PERSISTENZA.*

La rinunzia alla domanda compiuta dal controricorrente nel controricorso, dopo che l'altra parte abbia proposto ricorso per Cassazione equivale ad un sostanziale riconoscimento della infondatezza della pretesa, ma non ha Rilevanza nel giudizio di Cassazione, in quanto, attenendo ad un giudizio di merito, non esonera la Corte suprema dal controllo della legittimita della decisione impugnata in relazione alle censure proposte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)