Sez. 1, Sentenza n. 3152 del 14/09/1976 (Rv. 381926 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECISIONE CORRETTA IN DIRITTO, MA PRIVA DI MOTIVAZIONE O CON MOTIVAZIONE ERRONEA - CORREZIONE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECISIONE CORRETTA IN DIRITTO, MA PRIVA DI MOTIVAZIONE O CON MOTIVAZIONE ERRONEA - CORREZIONE DELLA SENTENZA IN SEDE DI LEGITTIMITA - AMMISSIBILITA.*
Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ, puo concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti, non anche l'interpretazione e l'applicazione di norme giuridiche, giacche - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, senza fornire alcuna motivazione o formulandone una difettosa od erronea - la Corte di Cassazione, nell'Esercizio del potere correttivo conferitole dall'art 384 cod proc civ, ben potrebbe sostituire, integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata. (V 3380/73, mass n 367374).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)