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Sez. U, Sentenza n. 3254 del 29/10/1974 (Rv. 371777 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DINANZI ALL'AGO DELL'INCOMPETENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371777-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DINANZI ALL'AGO DELL'INCOMPETENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EMESSO L'INGIUNZIONE - AMMISSIBILITA.*

Le norme che disciplinano il procedimento tributario, comprese quelle concernenti il procedimento, la Forma degli Atti e la Competenza degli organi, sono dettate anche a protezione del diritto del contribuente di non subire imposizioni fiscali fuori dei limiti di legge. E possibile, pertanto, dedurre avanti al giudice ordinario l'incompetenza del funzionario che ha emesso l'ingiunzione fiscale (nella specie, per imposta suppletiva di registro). (V 2579'73, mass n 366044; 891'72, mass n 357126).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 15/05/1954 num. 270 art. 2, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)