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Sez. U, Sentenza n. 891 del 23/03/1972 (Rv. 357126 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - POSIZIONE DEL PRIVATO - DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1972-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357126-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - POSIZIONE DEL PRIVATO - DIRITTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - CONTENUTO.*

Le norme tributarie non tutelano un interesse generale in via principale e -soltanto occasionalmente - un interesse del singolo, ma tutelano direttamente ed immediatamente anche quest'ultimo, che assume, pertanto, consistenza di diritto soggettivo, e cioe di diritto, costituzionalmente garantito, di non subire imposizioni tributarie fuori dei limiti stabiliti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)