Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006 Cc. (dep. 14/03/2007) Rv. 235827 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Profitto conseguito da persona giuridica e non più distinguibile - Sequestro preventivo dei beni della persona fisica accusata del reato - Necessità che sia preceduto da infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia più individuabile nell'ambito del patrimonio della medesima, l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)