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Sez. 1, Sentenza n. 2394 del 22/03/1990 (Rv. 466125 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - IN GENERE - OLII VEGETALI E MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI - TRASPORTO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PROVA - FALSITÀ MATERIALE DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - EFFICACIA PROBATORIA IN ORDINE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466125-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - IN GENERE - OLII VEGETALI E MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI - TRASPORTO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PROVA - FALSITÀ MATERIALE DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - EFFICACIA PROBATORIA IN ORDINE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

In tema di trasporto di prodotti petroliferi, la prova dello avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione può essere data solo attraverso il possesso e l'esibizione da parte del trasportatore del cosiddetto certificato di provenienza; tuttavia la falsità materiale dello stesso con riguardo alla sola firma sul detto certificato, non priva tale atto di efficacia probatoria in ordine all'avvenuto pagamento della imposta di fabbricazione, quando questo risulti accertato aliunde (nella specie si era trattato di falsità materiale della firma di persona consenziente e la guardia di finanza aveva potuto constatare dai registri di carico e scarico nella immediatezza del fatto la sostanziale regolarità del trasporto). (V 2842/75, mass n 376868).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)