Sez. 1, Sentenza n. 2842 del 18/07/1975 (Rv. 376868 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - OBBLIGAZIONE DI PAGARE L'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - ESTRAZIONE DEL CARBURANTE DALLO STABILIMENTO O DAL DEPOSITO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PREVIO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - OBBLIGO DI ESIBIRE LA BOLLETTA DI PAGAMENTO OLTRE IL PREDETTO CERTIFICATO - INSUSSISTENZA - MANCANZA DELLO STESSO CERTIFICATO - PENALITA - AUTONOMIA RISPETTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - UNICITA DELLA PROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - OBBLIGAZIONE DI PAGARE L'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - ESTRAZIONE DEL CARBURANTE DALLO STABILIMENTO O DAL DEPOSITO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PREVIO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - OBBLIGO DI ESIBIRE LA BOLLETTA DI PAGAMENTO OLTRE IL PREDETTO CERTIFICATO - INSUSSISTENZA - MANCANZA DELLO STESSO CERTIFICATO - PENALITA - AUTONOMIA RISPETTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - UNICITA DELLA PROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Dal complesso delle norme del RDL 28 febbraio 1939, n 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n 739 (artt 11, 12 e 13) e del DL 5 maggio 1957, n 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n 474, (art 5) si ricava che l'obbligazione di pagare l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali ha come presupposto l'estrazione del carburante dallo stabilimento o dal deposito per essere destinato al consumo, e va assolta prima che venga rilasciato il certificato di provenienza, il quale attesta che il tributo e stato pagato oppure che il carburante ne e esente. Pertanto, non occorre che l'esercente, oltre al certificato di provenienza, esibisca anche la bolletta di pagamento dell'imposta. In proposito, dall'art 13 della legge del 1957 (il quale stabilisce una penalita nel caso in cui l'esercente sia sprovvisto del certificato predetto, ma precisa che la penalita e indipendente dal pagamento del tributo) si evince poi che il pagamento del tributo non puo considerarsi un effetto penale dell'infrazione, e cioe l'ordinario Obbligo di risarcire il danno conseguente al reato, che nel caso in esame sarebbe costituito dal tributo evaso. Nella norma si ha solo l'affermazione dell'Obbligo di pagare il tributo benche sia stata applicata la penalita, la quale non assorbe, pertanto, l'obbligazione tributaria, e si evince altresi che il certificato di provenienza e, in detta ipotesi, l'unica prova ammissibile, per legge, dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Non si tratta, peraltro, di una presunzione iuris et de iure, ma solo di uno dei diversi casi, rinvenibili nel diritto tributario, in cui la legge prescrive che la prova di un fatto fiscalmente rilevante possa essere fornita unicamente in un determinato modo.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 CORTE COST., Legge 02/06/1939 num. 739 art. 11, Legge 02/06/1939 num. 739 art. 12, Legge 02/06/1939 num. 739 art. 13, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)