Sez. 2, Sentenza n. 16234 del 17/07/2006 (Rv. 591442 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - IN GENERE | Servitù posta a servizio di un edificio - Permanenza - Condizioni - Sussistenza della " utilitas " - Sufficienza - Contestazione - Oggetto di prova - Divieto assoluto di edificare - Necessità.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - IN GENERE
Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell'art.1033 cod. civ., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito della "utilitas", la quale, nel caso in cui la servitù sia posta a favore di una costruzione, viene meno se si sia accertato che essa è stata eseguita in violazione di un divieto assoluto di edificare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)