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Sez. 1, Ordinanza n. 1387 del 20/10/1969 Cc. (dep. 30/12/1969) Rv. 113506 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI -DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -FORMA - ERRONEA INDICAZIONE DEL GIUDICE CHE EMISE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - SUCCESSIVA RETTIFICA DELL'ERRORE - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1969-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113506-01

IMPUGNAZIONI PENALI -DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -FORMA - ERRONEA INDICAZIONE DEL GIUDICE CHE EMISE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - SUCCESSIVA RETTIFICA DELL'ERRORE - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE.*

Qualora nel proporre impugnazione l'imputato incorra in errore, indicando un giudice diverso da quello che in realta emise il provvedimento impugnato e con successiva dichiarazione rettifichi tale errore, le due dichiarazioni si integrano, valendo la prima come manifestazione della volonta d'impugnare e la seconda come rettifica di errore materiale, e l'impugnazione deve essere ritenuta ammissibile. (contra 107675, anno 1968 105035, anno 1967 V 109581, 108054, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)