Sez. 1, Sentenza n. 9634 del 21/09/1993 (Rv. 483817 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni | Costi dei prodotti in corso di lavorazione - Inclusione degli interessi passivi e delle spese generali - Divieto.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni
In tema di valutazione delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito di impresa, il contribuente non può includere gli interessi passivi e le spese generali nei costi dei prodotti in corso di lavorazione, atteso che tale criterio di valutazione di siffatta rimanenza è espressamente vietato dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)