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Sez. 1, Sentenza n. 9634 del 21/09/1993 (Rv. 483817 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni | Costi dei prodotti in corso di lavorazione - Inclusione degli interessi passivi e delle spese generali - Divieto.
Stato
decisa il 1993-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483817-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni

In tema di valutazione delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito di impresa, il contribuente non può includere gli interessi passivi e le spese generali nei costi dei prodotti in corso di lavorazione, atteso che tale criterio di valutazione di siffatta rimanenza è espressamente vietato dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)