Sez. 1, Sentenza n. 1679 del 12/10/1983 Cc. (dep. 25/11/1983) Rv. 161391 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - CONTENUTO DELL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RIESAME - CONTENUTO DELL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE.*
In relazione agli scopi garantistici propri della legge istitutiva del cosiddetto tribunale della libertà, è da affermarsi che, in Sede di riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale, il tribunale debba controllare, sia pure nei limiti della documentazione trasmessa dal magistrato istruttore e con riferimento alla data di emissione del provvedimento in modo pregnante e sotto ogni profilo, la consistenza e la legittimità dell'accusa, estendendo il riesame anche a motivi che non abbiano formato oggetto di specifiche censure.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)