Sez. 1, Sentenza n. 978 del 18/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164438 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTI SULLA IMPUGNAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTI SULLA IMPUGNAZIONE - MOTIVAZIONE - ELEMENTI.*
Nei provvedimenti riguardanti la restrizione della libertà personale, il giudice di merito, oltre al potere di selezionare i dati probatori e di apprezzarne liberamente il contenuto, ha anche la facoltà di omettere quelle specificazioni che comprometterebbero l'esigenze del segreto istruttorio; tuttavia la motivazione dei provvedimenti pronunciati nel giudizio di appello deve essere rapportata alle ragioni di fatto e di diritto prospettate col gravame e non può essere limitata ad affermazioni generiche sulla sussistenza di quegli indizi la cui validità sia stata contestata con specifiche argomentazioni nelle impugnazioni. (V mass n 161391; (V mass n 159306).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)