Sez. L, Sentenza n. 3212 del 02/04/1987 (Rv. 452275 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIO - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - DIRITTO ALLA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - STRAORDINARIO - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - DIRITTO ALLA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il sistema normativo che regola la cassa integrazione straordinaria e che ha introdotto una speciale disciplina per specifiche ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, al fine di sollevare l'impresa in crisi dagli oneri derivanti dal costo dei lavoratori eccedenti le necessità della produzione, limita l'ampia e generale prescrizione della legge sull'impiego privato (legge n. 1825 del 1924) e degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 (per l'Italia del Nord) e del 23 maggio 1946 (per l'Italia del centro - Sud), prescrizione che garantiva ai lavoratori con qualifica impiegatizia l'intera retribuzione nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalla competente autorità . Consegue che, in ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, non sussiste il diritto del lavoratore con qualifica impiegatizia ad ottenere dal datore di lavoro la differenza tra tale trattamento e la normale retribuzione mensile. (Conf 5554/85, mass n 442757).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)