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Sez. L, Sentenza n. 5554 del 12/11/1985 (Rv. 442757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IRRIDUCIBILITÀ DELLO STIPENDIO MENSILE DEGLI IMPIEGATI PREVISTA DALLA LEGGE N. 1825 DEL 1924 E DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ALIMENTARISTI DEL LUGLIO 1977 PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DISPOSTA DALL'AZIENDA E DALLA COMPETENTE AUTORITÀ - ESTENSIONE IN CASO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IRRIDUCIBILITÀ DELLO STIPENDIO MENSILE DEGLI IMPIEGATI PREVISTA DALLA LEGGE N. 1825 DEL 1924 E DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ALIMENTARISTI DEL LUGLIO 1977 PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DISPOSTA DALL'AZIENDA E DALLA COMPETENTE AUTORITÀ - ESTENSIONE IN CASO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Dai casi di sospensione dell'attività lavorativa per disposizione dell'azienda e della competente autorità, con riferimento ai quali l'art. 6 ultimo comma del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) e l'art. 20 del contratto collettivo di lavoro degli alimentaristi del luglio 1977 (che, al pari di altri contratti collettivi richiama l'accordo interconfederale 30 marzo 1946, per il Nord e 23 maggio 1946 per il centro-Sud) stabiliscono, con previsione di carattere generale, l'irriducibilità dello stipendio mensile degli impiegati, debbono ritenersi escluse, alla stregua del sistema normativo regolante la integrazione salariale straordinaria (legge 5 novembre 1968 n. 1115, legge 8 agosto 1972 n. 464, legge 20 maggio 1975 n. 164, legge 12 agosto 1977 n. 675), nonché alla stregua di un'interpretazione della disciplina rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, le ipotesi specificamente considerate da detto sistema, le quali comportano una sospensione del rapporto di lavoro più che una semplice sospensione del lavoro. Pertanto il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere ai lavoratori con qualifica impiegatizia, posti in C.i.G. straordinaria, la differenza tra l'integrazione salariale loro corrisposta e quanto da essi percepito, a titolo di stipendio mensile, prima del ricorso alla cassa. (V 4963/84, mass n 436830; (V 4127/84, mass n 436078; (V 1353/84, mass n 433477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 2, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)