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Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014 (Rv. 632014 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio del retratto agrario - Diritto del compratore alla restituzione del prezzo pagato - Natura - Credito da evizione - Conseguenze in ordine alla applicazione dell'art. 1224 cod. civ.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632014-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In caso di esercizio vittorioso del riscatto agrario, allo spossessamento del compratore sono applicabili le norme che regolano l'evizione totale, sicché il diritto alla restituzione del prezzo pagato ha natura di credito di valuta e, poiché prescinde dalla colpa, anche solo presente, del venditore, ne consegue che, ove il giudice escluda la sussistenza del diritto al risarcimento del danno e il compratore spossessato non provi il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non va riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)