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Sez. L, Sentenza n. 990 del 19/02/1986 (Rv. 444506 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE LA RIPROPOSIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444506-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE LA RIPROPOSIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di rinvio avente ad oggetto una controversia assoggettata al rito del lavoro non trova applicazione il disposto dell'art. 436 cod. proc. civ. (che prescrive la notifica all'appellante della memoria di Costituzione dell'appellato) giacché tale norma si riferisce esclusivamente al giudizio d'appello ed è finalizzata all'esatta Determinazione del thema decidendum, mentre è incompatibile con le funzioni del giudizio di rinvio dove le posizioni difensive delle parti sono quelle già definite nelle precedenti fasi del giudizio. Pertanto la memoria con cui la parte si costituisce nel processo di rinvio, riproponendo le proprie conclusioni, non deve essere notificata alla controparte. (V 2171/85, mass n 440045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)