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Sez. L, Sentenza n. 11300 del 24/10/1991 (Rv. 474394 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Tutela risarcitoria - Carattere autonomo rispetto alla tutela ripristinatoria - Conseguenza - Dipendente illegittimamente licenziato, non interessato o impossibilitato a chiedere la reintegrazione - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Sopravvenuta revoca del licenziamento non accettata - Estensione.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474394-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

La tutela così detta risarcitoria, prevista dall'art. 18, secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300 in favore del lavoratore il cui licenziamento risulti invalido o inefficace (nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione) ha carattere autonomo, rispetto alla tutela così detta ripristinatoria contemplata dal primo comma della medesima norma, con la conseguenza che essa può essere riconosciuta anche al dipendente illegittimamente licenziato che non voglia o non possa chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro ed anche nel caso in cui sia sopravvenuta revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro con la correlativa riammissione in servizio del dipendente ove questo non abbia ritenuto di accettarla.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)