Sez. L, Sentenza n. 11467 del 18/11/1997 (Rv. 510105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca del licenziamento - Libertà di forma - Revoca comunicata al lavoratore per telefono - Validità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta a pena di nullità perché secondo il nostro ordinamento vige il principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata; parimenti, e per lo stesso motivo, è libera la forma dell'accettazione della revoca del licenziamento. Conseguentemente la revoca del licenziamento comunicata per telefono al lavoratore interessato è idonea a produrre i suoi effetti ripristinatori del rapporto di lavoro, se accettata dal destinatario, anche con comportamenti concludenti, in mancanza di norme che richiedano un'accettazione espressa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)