Sez. 1, Sentenza n. 1623 del 12/05/1969 (Rv. 340562 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO TRA INTERESSE PUBBLICO ED INTERESSE PRIVATO - AMBITO - RAPPORTI DI FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - CONFLITTO TRA INTERESSE PUBBLICO ED INTERESSE PRIVATO - AMBITO - RAPPORTI DI FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
In materia elettorale, la finalita delle speciali Disposizioni contenute nell'art. 15 del tu n. 570 del 1960 consiste nello intento di evitare una posizione di conflitto (anche solo potenziale) tra l'interesse pubblico, che dev'essere tutelato dagli amministratori, e quello privato degli amministratori stessi. Nel quadro di questa prospettiva, il legislatore si e riferito alla esistenza in concreto del detto conflitto o della sua possibilita, e non ha quindi attribuito Rilevanza all'eventuale non conformita dei rapporti e dei vincoli (dai quali l'incompatibilita deriva) alle regole che, a scopi diversi, ne condizionano la validita sul piano formale e sostanziale. Anche i rapporti (e persino le mansioni) di fatto - purche inquadrabili in una delle fattispecie contemplate dalla normativa speciale in materia - sono sufficienti a determinare l'incompatibilita con l'ufficio di pubblico amministratore, quando il rapporto, anche se non consacrato in regolare contratto, si svolga concretamente, con la pacifica accettazione da parte del comune. (nella specie e stato dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere comunale un cittadino che, prima direttamente e poi indirettamente, per tramite della moglie, gestiva, per concessione del comune, che ne aveva assunto la privativa, il servizio di peso pubblico). (V. 2172-68, massima n.334354).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)