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Sez. 1, Sentenza n. 1797 del 09/06/1972 (Rv. 358774 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DI ENTE SOGGETTO A VIGILANZA DEL COMUNE - NOZIONE DI VIGILANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358774-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - AMMINISTRATORE DI ENTE SOGGETTO A VIGILANZA DEL COMUNE - NOZIONE DI VIGILANZA.*

La finalita delle speciali norme che vietano l'eleggibilita di chi e amministratore di un ente soggetto a vigilanza comunale e quella di evitare un conflitto, anche potenziale, fra l'interesse che l'amministratore dell'ente controllato deve tutelare e quello che deve tutelare l'eletto alla carica del comune, controllore; pertanto il concetto di vigilanza deve essere inteso nel senso di comprendere ogni Forma di ingerenza o di controllo del comune nell'attivita dell'ente controllato. (V 497'70, mass n 345513; 1623'69, mass n 340562).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)