Sez. 1, Sentenza n. 4892 del 02/04/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204638 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Ordine di chiusura di una stalla per ragioni igieniche - Inosservanza - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Ragione - Illecito amministrativo - Configurabilità.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'inosservanza del provvedimento sindacale, con il quale sia stato imposto a taluno, per ragioni igienico-sanitarie, la chiusura immediata di una stalla. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 650 cod. pen., sul rilievo che integra la contravvenzione prevista da detta norma la violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale emessa per ragioni di igiene pubblica, che sia sganciata da leggi o regolamenti specificamente regolatori della fattispecie, e tenda ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in quest'ultimo caso, la condotta è direttamente sanzionata dall'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, il cui secondo comma punisce, appunto, l'illecito, depenalizzato dalla legge 3 maggio 1967 n. 317 prima e, poi, dagli artt. 32 e 38 della legge n. 689 del 1981, consistente nella violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal sindaco in conformità delle leggi e dei regolamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)