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Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 17/02/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210119 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Provvedimenti dati per ragioni igienico-sanitarie - Inosservanza - Illecito configurabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210119-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

La violazione dell'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 cod. pen.; mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 cod. pen. - e costituiscono illecito amministrativo. (Fattispecie relativa all'omessa rimozione, ordinata in provvedimento del Sindaco, di inconvenienti igienico-sanitari esistenti in casa dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)