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Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 23/07/1966 (Rv. 323962 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323962-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

Per determinare la gravita dell'inadempimento, a norma dell'art.1455 cod.civ., il giudice deve tener conto della Rilevanza obiettiva di esso in relazione all'economia dell'intero contratto, avendo riguardo all'interesse in concreto dell'altra parte alla puntuale ed esatta esecuzione dell'obbligazione. Tale valutazione costituisce questione di fatto, la cui risoluzione e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, pertanto, e insindacabile in Sede di legittimita, ove sia immune da vizi logici e da errori di diritto. (Cfr. 31926, 321716, 874-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)