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Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 21/07/1969 (Rv. 342407 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342407-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

L'inadempimento determina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore alla prestazione, nell'economia generale del contratto, da valutarsi in relazione alle singole pattuizioni convenute dalle parti e agli obblighi assunti da ciascuna di esse. (V. 2480-68, massima n. 334918 2733-67, massima n. 330240 17-67, massima n. 325620 2319-66, massima n. 324528 2031-66, massima n. 323962).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)