Sez. 4, Sentenza n. 22238 del 29/01/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259157 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Reati concernenti le sostanze stupefacenti - Accertamento della qualità e quantità della sostanza drogante - Perizia - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
In tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di episodi di cessione di droga fondandosi, tra l'altro, sulla confessione di alcuni di essi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)