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Sez. 6, Sentenza n. 47523 del 29/10/2013 Ud. (dep. 29/11/2013) Rv. 257836 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Reati concernenti le sostanze stupefacenti - Accertamento della qualità e quantità della sostanza drogante - Dovere del giudice di procedere a perizia - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257836-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall'altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche perchè il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per il principio del "favor rei", doveva risolversi a favore dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)