Ordinamento giudiziario
Testo vigente
Art. 42 sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 42 septies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
1. Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149;169173175
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.109110a
Art. 43 bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449
Art. 45 Giudice di sorveglianza
1. Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice e' annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
2. Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
3. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
4. L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza e' revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.
Art. 46 Costituzione delle sezioni
1. Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.
2. Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
3. In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.
4. A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.109110a
5. I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
Art. 47 Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47-bis Direzione delle sezioni
1. Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni e' attribuita ad un presidente di sezione.
2. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.109110a
Art. 47-ter Istituzione dei posti di presidente di sezione
1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
2. Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
3. In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.109110a
Art. 47-quater Attribuzioni del presidente di sezione
1. Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.
2. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio.109110a
Art. 47-quinquies Presidenza dei collegi
Art. 48 Composizione dell'organo giudicante
1. In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
2. Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Sezione I-bis. Delle sezioni distaccate di tribunale
Art. 48 bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
Art. 48 ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
Art. 48 quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
Art. 48 quinquies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
Art. 48 sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
Sezione II. Del tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o piu' sezioni circondariali.
2. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
Art. 50 Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' diretto dal presidente e ad esso sono addetti piu' giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
2. Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti piu' di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
3. I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o piu' sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato e' tabellarmente assegnato a piu' sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
4. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Art. 50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.