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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 15/09/1970 (Rv. 347247 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO IN CUI L'OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA - DIVERSITA RISPETTO AL DOMICILIO DEL MOMENTO IN CUI SORSE L'OBBLIGAZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE DI PAGARE AL PROPRIO DOMICILIO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347247-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL MOMENTO IN CUI L'OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA - DIVERSITA RISPETTO AL DOMICILIO DEL MOMENTO IN CUI SORSE L'OBBLIGAZIONE - DIRITTO DEL DEBITORE DI PAGARE AL PROPRIO DOMICILIO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DEBITORE.*

Al fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, devesi aver riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non gia a quello che egli aveva allorche sorse l'obbligazione. Perche possa operarsi lo spostamento del luogo di pagamento, in virtu del terzo comma, seconda ipotesi, della medesima norma, occorre che il debitore dimostri, oltre l'avvenuto cambiamento del domicilio del creditore, anche due altre precise condizioni, e cioe che il cambiamento del detto domicilio renda piu gravoso l'adempimento e che il debitore abbia formulato al riguardo una dichiarazione espressa di voler eseguire il pagamento al proprio domicilio. In Mancanza di questi due ultimi elementi il cambiamento del domicilio del creditore, anche se comprovato, non puo determinare alcun effetto sul luogo del pagamento. (Conf sulla prima parte, 966'61 sulla seconda parte, 1157'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)