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Sez. 3, Sentenza n. 4967 del 18/08/1988 (Rv. 459790 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - PREVIO DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RELATIVA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALL'AZIONE DI GARANZIA PROPOSTA DALL'ASSICURATO, CONVENUTO IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO, NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459790-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - PREVIO DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RELATIVA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALL'AZIONE DI GARANZIA PROPOSTA DALL'ASSICURATO, CONVENUTO IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO, NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

La disposizione di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata all'assicuratore, non trova applicazione nell'ipotesi dell'Azione di garanzia che l'assicurato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato proponga nei confronti dell'assicuratore stesso.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)