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Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 29/10/1998 (Rv. 520216 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Danneggiante o assicuratore di questo che agiscono in regresso contro altri responsabili od i loro assicuratori - Onere della preventiva richiesta ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520216-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

La disposizione dettata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 trova applicazione quando è il danneggiato a proporre la domanda di risarcimento nei confronti del danneggiante ovvero dell'assicuratore e del danneggiante, mentre non dev'essere osservata quando il danneggiato sia stato soddisfatto e il danneggiante ovvero l'assicuratore che abbia pagato in luogo d'uno dei responsabili agisca in regresso contro altri responsabili od i loro assicuratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)