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Sez. 2, Sentenza n. 6441 del 09/06/1993 (Rv. 482738 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento | Opponibilità anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482738-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento

L'eccezione d'inadempimento, di cui all'art. 1460 cod. civ., la quale, in via generale, presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa già dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)