diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7823 del 10/08/1998 (Rv. 517903 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Contratti a prestazioni corrispettive - Diversità di termini di adempimento - Inopponibilità dell'"exceptio" da parte di chi deve adempiere per primo e non adempie - Limiti.
Stato
decisa il 1998-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517903-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive la diversità dei termini per l'adempimento dipendente da espressa pattuizione contrattuale (o dalla natura del contratto) impedisce a chi deve adempiere per primo e non adempie di giovarsi dell'"exceptio inadimpleti contractus" salva l'ipotesi che vi sia pericolo di perdere la controprestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)