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Sez. 1, Sentenza n. 15917 del 13/07/2006 (Rv. 592311 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Revocatoria costituzione fondo patrimoniale - Stipulata da uno dei coniugi - Legittimazione passiva dell'altro coniuge - Sussistenza - "Consilium fraudis" - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592311-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Nell'azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall'altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del "consilium fraudis" in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all'atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. (Nella fattispecie le S.C. ha altresì confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva statuito che non era richiesta nemmeno la consapevolezza - da parte di detto coniuge - del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori, trattandosi di atto per lui a titolo gratuito in quanto il bene assoggettato al vincolo era di esclusiva proprietà del coniuge stipulante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)