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Sez. 3, Sentenza n. 21494 del 18/10/2011 (Rv. 620535 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO | Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Legittimazione passiva dei coniugi - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620535-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO

In tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)