Sez. 2, Sentenza n. 3081 del 23/03/1998 (Rv. 513913 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Attività probatoria svolta dalla parte non ritualmente costituita - Sentenza fondata sulle risultanze di tale attività - Nullità - Omessa impugnazione della nullità degli atti presupposti anteriormente alla pronuncia della sentenza - Accertamento implicito della regolarità del processo - Giudicato formale - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla "res controversa", la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di gravame sul punto ne determina la soggezione alla irretrattabilità del giudicato formale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)