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Sez. 1, Sentenza n. 803 del 30/03/1963 (Rv. 261102 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - NULLITA DI ATTI PROCESSUALI COSTITUENTI ANTECEDENTI LOGICI O CRONOLOGICI DELLA SENTENZA - VIZI DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA COME MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261102-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - NULLITA DI ATTI PROCESSUALI COSTITUENTI ANTECEDENTI LOGICI O CRONOLOGICI DELLA SENTENZA - VIZI DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA COME MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*

Nell'attuale ordinamento processuale i vizi degli Atti processuali che rappresentano antecedenti logici, o cronologici della sentenza di ciascun grado, non possono farsi valere se non attraverso le impugnazioni, che sono date per permettere alla parte di ottenere la correzione delle ingiustizie formali e sostanziali che viziano la sentenza impugnata, tranne che non di semplice nullita (annullabilita) si tratti, ma di vera e propria inesistenza dell'atto per nullita assoluta ed insanabile di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)