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Sez. 2, Sentenza n. 1148 del 22/02/1995 Cc. (dep. 12/04/1995) Rv. 201113 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Criteri di computo - Riferimento all'imputazione come qualificata dal tribunale in sede di riesame della misura - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201113-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

Ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare, una volta intervenuta la decisione del tribunale del riesame sulla ordinanza impositiva della misura, deve tenersi conto non già dell'imputazione come originariamente contestata, bensì del titolo di reato da questo giudice ritenuto sussistente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)