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Sez. 2, Sentenza n. 2765 del 14/03/1997 Cc. (dep. 09/04/1997) Rv. 207551 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine di fase - Calcolo - Riferimento all'imputazione formulata nel decreto che dispone il giudizio - Necessità - Precedente decisione del tribunale del riesame che escludeva le aggravanti poi ritenute sussistenti - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207551-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Ai fini del calcolo del termine di durata massima della custodia cautelare occorre fare riferimento esclusivamente alla contestazione indicata nel capo di imputazione, sicché, dopo il rinvio a giudizio, è assolutamente irrilevante la circostanza che precedentemente alla chiusura delle indagini preliminari il tribunale del riesame abbia escluso la ricorrenza di una qualche aggravante, ritenuta invece sussistente dal giudice che ha disposto il giudizio; la decisione del tribunale della libertà, infatti, è certamente vincolante per l'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento restrittivo sottoposto a riesame e che, ai fini di detto computo, può far riferimento esclusivamente al titolo di reato in concreto ritenuto sussistente, ma non può vincolare gli altri giudici, perché in ogni caso la caratteristica dell'"irrevocabilità" delle ordinanze in materia di riesame viene meno nelle ipotesi in cui siano cambiate le condizioni in base alle quali la decisione era stata presa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)