Sez. L, Sentenza n. 3222 del 10/05/1983 (Rv. 428120 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL RAPPRESENTANTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - FUNZIONARIO DELL'INAIL NELL'ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE - RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - CONFIGURABILITÀ.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL RAPPRESENTANTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - FUNZIONARIO DELL'INAIL NELL'ACCERTAMENTO DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE - RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - CONFIGURABILITÀ.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2735 cod. civ., per rappresentante della parte deve intendersi non soltanto colui il quale ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell'interesse della parte destinataria della confessione. È, pertanto, rappresentante dell'i.N.A.I.L. il funzionario di tale istituto nel compimento degli accertamenti relativi alla malattia professionale dell'assicurato. (Conf 525/80, mass n 403915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)