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Sez. L, Sentenza n. 525 del 22/01/1980 (Rv. 403915 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - O AL RAPPRESENTANTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - FUNZIONARIO DELL'INAIL NELL'ATTIVITA ACCERTATIVA DI UN INFORTUNIO - RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403915-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - O AL RAPPRESENTANTE - RAPPRESENTANTE - NOZIONE - FUNZIONARIO DELL'INAIL NELL'ATTIVITA ACCERTATIVA DI UN INFORTUNIO - RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO - CONFIGURABILITA.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 2735 cod civ, per rappresentante della parte deve intendersi non soltanto colui il quale ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confitente, agisca nell'interesse della parte destinataria della confessione. E, pertanto, rappresentante dell'Inail il funzionario di tale istituto nell'attivita accertativa di un infortunio. (V 1739/62, mass n 252770; (V 176/57; (V 1181/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)