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Sez. 1, Sentenza n. 20388 del 30/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006) Rv. 234440 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Revoca patente di guida - Violazione artt. 3, 13, 16, 35 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234440-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e 120 D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), nella parte in cui essi implicano la revoca obbligatoria e indiscriminata della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, in quanto tale revoca da un lato trova la sua giustificazione nell'esigenza di impedirgli rapidi spostamenti sul territorio, allo scopo di prevenire la commissione dei reati e, dall'altro, non ne limita in alcun modo i rapporti di relazione familiari e sociali o lo svolgimento di attività lavorative.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 16, Costituzione art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)